CHI SIAMO

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Fondo Pensione dei dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali INA-ASSITALIA, già denominato “Fondo Pensione per i dipendenti Amministrativi delle Medio-Piccole Agenzie Generali Ina-Assitalia – 04/11/1997 – ”, ancor prima “Cassa di Previdenza del personale Amministrativo delle Medio-Piccole Agenzie Generali Ina-Assitalia – 07/05/1991 – ” denominato “Fondo”, in attuazione dell’allegato 10 del CCNL 25/07/88 e successive modifiche e/o integrazioni.

Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP, con il numero 1362. Ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Destinatari al Fondo sono i lavoratori dipendenti che prestano servizio presso le Agenzie Generali INA-Assitalia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disciplinato dal CCNL 25/07/88 e successive modifiche e/o integrazioni, che aderiscono al fondo nelle forme e secondo le modalità previste dal presente statuto. Possono inoltre aderire gli impiegati amministrativi delle Agenzie Generali INA-Assitalia disciplinati da altri accordi di lavoro.
I dipendenti assunti con contratti diversi dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono aderire al fondo solo se confermati in servizio a tempo indeterminato. In tal caso la data di adesione al Fondo decorre a tutti gli effetti dalla data di assunzione.

Nella fase di accumulo il Fondo gestisce i contributi dei lavoratori, del datore di lavoro ed i conferimenti del TFR provvedendo al loro investimento in contratti assicurativi. È inoltre possibile l’investimento in altri strumenti finanziari previsti dalla normativa vigente.
Il Fondo stipula contratti assicurativi di ramo I e V (ai sensi del Codice delle Assicurazioni) basati sul principio della capitalizzazione, con restituzione del capitale e con rendimenti minimi garantiti. Tali contratti prevedono un investimento che assicuri con elevata probabilità un rendimento non inferiore a quello di legge per il TFR.